Cherokee Nation v. Georgia – 30 U.S. 1 (1831)

Law School Case Brief

Regola:

La Costituzione degli Stati Uniti art. III, § 8, autorizza il Congresso a regolare il commercio con le nazioni straniere, e tra i diversi stati, e con le tribù di nativi americani.

Fatti:

La Nazione Cherokee dei Nativi Americani ha presentato un’azione originale alla Corte Suprema degli Stati Uniti chiedendo un’ingiunzione per trattenere lo Stato della Georgia e i suoi funzionari dall’eseguire e far rispettare le leggi dello Stato, o notificare processi, o fare qualsiasi cosa per l’esecuzione o l’applicazione di tali leggi, all’interno del territorio della Nazione Cherokee, come designato dal trattato tra gli Stati Uniti e la Nazione Cherokee. La Nazione Cherokee sosteneva di essere uno stato distinto, come una società politica, separata dalle altre, capace di gestire i propri affari e di governarsi da sola. Sosteneva anche di non essere uno stato dell’unione, ma piuttosto uno stato straniero.

Problema:

La Nazione Cherokee aveva diritto al provvedimento ingiuntivo richiesto?

Risposta:

No.

conclusione:

La Corte ha negato la mozione della Nazione Cherokee per un’ingiunzione che proibisse l’applicazione delle leggi dello Stato nel territorio della Nazione Cherokee. La Corte ha innanzitutto stabilito che una tribù o nazione nativa americana all’interno degli Stati Uniti non era uno “stato straniero” nel senso della Costituzione federale, e quindi non poteva mantenere un’azione nei tribunali degli Stati Uniti. La Corte ha inoltre stabilito che se effettivamente la Nazione Cherokee aveva dei diritti, la Corte non era il tribunale in cui tali diritti dovevano essere fatti valere. Allo stesso modo, se davvero la Nazione Cherokee era stata ferita, e se si temevano danni futuri, la Corte non era il tribunale che poteva rimediare al passato o prevenire i danni futuri.

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