Nella Chiesa primitiva, attraverso il Medioevo, la cresima era strettamente legata al battesimo e veniva spesso eseguita sui neonati prima del loro primo compleanno, ma in alcune chiese entra in gioco l’età minima di 10 anni. Come il battesimo, la cresima era un atto di cui i genitori erano ritenuti responsabili. Due sinodi tenuti in Inghilterra durante il tredicesimo secolo divergevano sul fatto che la cresima dovesse essere amministrata entro un anno dalla nascita o entro tre anni. La cresima divenne un rito molto più importante quando crebbero le preoccupazioni sulla comprensione e la fede, in particolare dopo la Riforma.
Dopo il Quarto Concilio Lateranense, la Comunione, che continuava ad essere data solo dopo la Cresima, doveva essere amministrata solo al raggiungimento dell’età della ragione. Qualche tempo dopo il XIII secolo, l’età della Cresima e della Comunione cominciò ad essere ritardata ulteriormente, da sette, a dodici e a quindici anni. Il Codice di Diritto Canonico del 1917, pur raccomandando che la Cresima fosse ritardata fino a circa sette anni di età, permetteva che fosse data ad un’età precedente. Solo il 30 giugno 1932 fu dato il permesso ufficiale di cambiare l’ordine tradizionale dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: la Sacra Congregazione per i Sacramenti permise allora, ove necessario, che la Cresima fosse amministrata dopo la prima Comunione. Questa novità, inizialmente vista come eccezionale, divenne sempre più la prassi accettata. Così, a metà del XX secolo, la Cresima cominciò ad essere vista come un’occasione per professare l’impegno personale alla fede da parte di chi si avvicina all’età adulta.
Tuttavia, il Catechismo della Chiesa Cattolica, 1308 avverte: “Sebbene la Cresima sia talvolta chiamata il “sacramento della maturità cristiana”, non dobbiamo confondere la fede adulta con l’età adulta della crescita naturale, né dimenticare che la grazia battesimale è una grazia di elezione gratuita e immeritata e non ha bisogno di “ratifica” per diventare efficace.”
Sull’età canonica per la cresima nella Chiesa cattolica latina o occidentale, l’attuale (1983) Codice di diritto canonico, che mantiene inalterata la regola del Codice del 1917, specifica che il sacramento deve essere conferito ai fedeli intorno ai 7-18 anni, a meno che la conferenza episcopale abbia deciso un’età diversa, o ci sia un pericolo di morte o, a giudizio del ministro, un grave motivo suggerisca diversamente (canone 891 del Codice di diritto canonico). Il Codice prescrive l’età della discrezione anche per i sacramenti della Penitenza e della prima Comunione.
Dal Concilio Vaticano II, la fissazione di un’età più avanzata, ad esempio la metà degli anni dell’adolescenza negli Stati Uniti, i primi anni dell’adolescenza in Irlanda e Gran Bretagna, è stata abbandonata in alcuni luoghi in favore del ripristino dell’ordine tradizionale dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana. Anche dove è stata fissata un’età più avanzata, un vescovo non può rifiutarsi di conferire il sacramento a bambini più piccoli che lo richiedano, purché siano battezzati, abbiano l’uso della ragione, siano adeguatamente istruiti e siano adeguatamente disposti e capaci di rinnovare le promesse battesimali (lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti pubblicata nel bollettino del 1999, pagine 537-540).