Larghezza dei marciapiedi

Domanda: La Figura 403.5.1 – Larghezza libera di un percorso accessibile si applica agli edifici (come i corridoi) e ai marciapiedi all’interno del diritto di passaggio pubblico? Vogliamo fornire spazio sufficiente intorno agli alberi che invadono i marciapiedi ma che non sono candidati alla rimozione. In particolare, possiamo restringere un marciapiede di 60 pollici a 32 pollici per 2 piedi e poi allargarlo a 3 piedi? – Ezra, Indiana

Risposta: Come al solito, non c’è una risposta semplice sì o no.

Per le nuove costruzioni

Per i supplementi proposti alle linee guida sull’accessibilità proposte per le strutture pedonali nel diritto pubblico, non si può scendere sotto la larghezza minima di 4 piedi.

Anche se il seguente testo non è la regola finale, vi incoraggio a usarlo come una buona pratica per difendersi da possibili reclami. Nel loro processo decisionale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e i tribunali di solito prendono in considerazione qualsiasi sforzo che dimostri che un ente pubblico stava cercando di seguire lo spirito della legge.

R302.3 Larghezza continua. Ad eccezione di quanto previsto al punto R302.3.1, la larghezza libera continua dei percorsi di accesso pedonale deve essere di almeno 4 piedi, esclusa la larghezza del marciapiede.

Consiglio R302.3 Larghezza continua. Si applica a:

  • marciapiedi e altri percorsi di circolazione pedonale

  • Attraversamenti stradali pedonali e attraversamenti ferroviari a livello
  • Cavalcavia e sottopassaggi pedonali e strutture simili (vedi R302.2).
I marciapiedi esistenti devono essere larghi almeno 36 pollici, tranne che per consentire ad una sedia a rotelle di aggirare un ostacolo. In questi casi, come mostra la Figura 403.5.1 - Larghezza libera di un percorso accessibile, la larghezza può essere di 32 pollici.
ADAAG I marciapiedi esistenti devono essere larghi almeno 36 pollici, tranne che per consentire a una sedia a rotelle di aggirare un ostacolo. In questi casi, come mostra la Figura 403.5.1 – Larghezza libera di un percorso accessibile, la larghezza può essere di 32 pollici.

Requisiti di larghezza libera per rampe di marciapiede e transizioni miste: R304.5.1. Per le rampe: R407.4.

Qualora i marciapiedi siano più larghi di 4 piedi, solo una parte deve essere conforme a R302.3 a R302.7. Fornire ulteriore spazio di manovra in corrispondenza delle svolte o dei cambi di direzione, delle fermate di transito, delle rientranze e delle nicchie, degli ingressi agli edifici e lungo i percorsi curvi o angolati, in particolare quando la pendenza supera il 5%.

R210 vieta che l’arredo urbano e altri oggetti riducano la larghezza libera minima dei percorsi di accesso pedonale.

Pagina successiva: Per le strutture esistenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *