Un ufficiale delle forze dell’ordine può eseguire nella sua giurisdizione un mandato, capias o citazione emessi in qualsiasi parte del Commonwealth. Un agente penitenziario, come definito nel § 53.1-1, impiegato in un carcere regionale o in una fattoria penitenziaria, può eseguire su una persona detenuta nel suo carcere un mandato, un capias o una citazione emessa in qualsiasi parte del Commonwealth. Se l’imputato è una società, una società di persone, un’associazione non registrata o una persona giuridica diversa da una persona fisica, la citazione può essere eseguita tramite notifica all’entità nello stesso modo previsto dal Titolo 8.01 per la notifica del processo a tale entità in un procedimento civile. Tuttavia, se l’atto di citazione viene notificato all’entità mediante consegna a un agente registrato o a qualsiasi altro agente che non sia un funzionario, direttore, agente di gestione o dipendente dell’entità, tale agente non sarà personalmente soggetto a sanzioni per la mancata comparizione come previsto dal § 19.2-128, né l’agente sarà soggetto a punizione per oltraggio per mancata comparizione in seguito alla sua convocazione, come previsto dal § 19.2-129.
L’ufficiale di polizia o l’agente penitenziario che esegue un mandato o un capias deve apporre la data di esecuzione su di esso e restituirlo a un ufficiale giudiziario. L’ufficiale di polizia che esegue una citazione deve apporre la data di esecuzione e restituirla al tribunale al quale la citazione può essere restituita.
Quando una persona viene arrestata su mandato o capias in una contea o città diversa da quella in cui l’accusa deve essere processata, l’ufficiale di polizia o l’agente penitenziario che effettua l’arresto deve (i) portare immediatamente l’imputato davanti a un ufficiale giudiziario nella località in cui è stato effettuato l’arresto o in cui l’accusa deve essere giudicata o (ii) affidare l’imputato alla custodia di un ufficiale della contea o della città in cui l’accusa deve essere giudicata, che lo porterà immediatamente davanti a un ufficiale giudiziario della contea o della città in cui l’accusa deve essere giudicata. L’ufficiale giudiziario dinanzi al quale l’imputato viene portato condurrà immediatamente un’udienza per la cauzione e ammetterà l’imputato alla libertà provvisoria o lo incarcererà per trasferirlo immediatamente nella contea o città in cui l’accusa deve essere giudicata.