Estradizione, nel diritto internazionale, il processo attraverso il quale uno stato, su richiesta di un altro, effettua il ritorno di una persona per essere processata per un crimine punibile dalle leggi dello stato richiedente e commesso fuori dallo stato di rifugio. Le persone estradabili includono le persone accusate di un crimine ma non ancora processate, quelle processate e condannate che sono sfuggite alla custodia, e quelle condannate in contumacia. La richiesta distingue l’estradizione da altre misure – come l’esilio, l’espulsione e la deportazione – che comportano anch’esse l’allontanamento forzato di persone indesiderabili.
Secondo il principio della territorialità del diritto penale, gli Stati non applicano le loro leggi penali ad atti commessi al di fuori dei loro confini se non per la protezione di particolari interessi nazionali. Tuttavia, per contribuire alla repressione del crimine, gli Stati sono generalmente disposti a cooperare per assicurare i latitanti alla giustizia.
L’estradizione è regolata all’interno dei paesi da atti di estradizione e tra i paesi da trattati diplomatici (vedi trattato). Il primo atto che prevede l’estradizione è stato adottato nel 1833 dal Belgio, che ha anche approvato la prima legge sul diritto d’asilo. Gli atti di estradizione specificano i crimini che possono essere estradati, chiariscono le procedure e le garanzie di estradizione e stabiliscono la relazione tra l’atto e i trattati internazionali. Le leggi nazionali sono molto diverse per quanto riguarda la relazione tra gli atti di estradizione e i trattati. Negli Stati Uniti, l’estradizione può essere concessa solo in base a un trattato e solo se il Congresso non ha legiferato diversamente, una situazione che esiste anche in Gran Bretagna, Belgio e Paesi Bassi. La Germania e la Svizzera estradano senza una convenzione formale nei casi in cui i loro governi e lo Stato richiedente hanno scambiato dichiarazioni di reciprocità. Sebbene ci sia stata una tendenza di lunga data a negare le richieste di estradizione in assenza di un obbligo internazionale vincolante, i latitanti sono talvolta consegnati dagli stati sulla base del diritto municipale, o come atto di buona volontà. Ciononostante, i paesi che non hanno accordi di estradizione con alcuni altri paesi (o in relazione a certi tipi di reato) sono stati considerati paradisi sicuri per i latitanti.
Alcuni principi di estradizione sono comuni a molti paesi. Per esempio, molti stati rifiutano qualsiasi obbligo di consegnare i propri cittadini; in effetti, le costituzioni della Slovenia e, fino al 1997, della Colombia proibivano l’estradizione dei loro cittadini. In Argentina, Gran Bretagna e Stati Uniti, i cittadini possono essere estradati solo se il trattato di estradizione lo autorizza. Un altro principio comune è la doppia incriminazione, che stabilisce che il presunto crimine per il quale si chiede l’estradizione deve essere criminale sia nel paese richiedente che in quello richiesto. Secondo il principio di specificità, lo Stato richiedente può perseguire l’estradato solo per il reato per il quale è stata concessa l’estradizione e non può estradare il detenuto in un paese terzo per reati commessi prima dell’estradizione iniziale. Sebbene gli Stati abbiano riconosciuto alcune eccezioni a questo principio – e alcune norme permettano all’estradato di rinunciarvi – è fondamentale per l’esercizio del diritto d’asilo. Se lo Stato richiedente fosse autorizzato a processare un estradato per qualsiasi reato che si adatti ai suoi scopi (ad esempio, per un reato politico), il diritto d’asilo ne soffrirebbe sia sotto il profilo del diritto nazionale che internazionale.
Una delle questioni più controverse relative all’estradizione è l’eccezione per la maggior parte dei reati politici, una clausola standard nella maggior parte delle leggi e dei trattati di estradizione che fornisce allo stato richiesto il diritto di rifiutare l’estradizione per reati politici. Anche se questa eccezione ha probabilmente acquisito lo status di un principio generale di diritto, la sua applicazione pratica è lungi dall’essere stabilita. L’evoluzione del diritto internazionale e lo sviluppo di un consenso quasi universale che condanna alcune forme di condotta criminale hanno ristretto la portata del principio in modo che ora esclude i crimini internazionali più efferati – ad esempio, il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità. A parte questi e pochi altri casi, tuttavia, c’è molto poco accordo su ciò che costituisce un crimine politico, e gli Stati possono quindi esercitare una notevole discrezione nell’applicare l’eccezione del reato politico.